Ordinanza — n. 13951/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCELE LEONARDO nato a BARI il 20/09/1979 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Leonardo Cucele; Ritenuto che il primo, stringato motivo, che lamenta la carenza di motivazione, è insuperabilmente generico, poiché non indica minimamente gli elementi in ipotesi trascurati o disattesi evidenziandone il carattere di decisività (cfr. Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01), a fronte peraltro di una corposa motivazione (pp. 1-3, ricostruzione della sentenza di primo grado e motivi di appello; pp. 3-6, puntuale risposta a ciascun profilo di gravame); che il secondo motivo, in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, laddove sollecita un nuovo apprezzamento, schiettamente fattuale, del pregiudizio economico della persona offesa (comunque, non ictu ocull irrilevante: euro 420), ed è generico laddove non si confronta con il concreto discorso argomentativo (cfr. p. 5-6, dove si disattende la tesi difensiva incentrata sul corretto comportamento processuale, sottolineando che il radicarsi della competenza derivava solo dalla tardività dell'eccezione, e reputa comunque prevalente il consistente curriculum criminale); che il terzo motivo è manifestamente infondato, a partire dalla sua stessa sintetica esposizione, poiché il motivo di appello sul bilanciamento delle circostanze non vale, con ogni evidenza, a devolvere al giudice di appello anche il punto inerente la sussistenza della recidiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13951/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01), a fronte peraltro di una corposa motivazione (pp. 1-3, ricostruzione della sentenza di primo grado e motivi di appello; pp. 3-6, puntuale risposta a ciascun profilo di gravame); che il secondo motivo, in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, laddove sollecita un nuovo apprezzamento, schiettamente fattuale, del pregiudizio economico della persona offesa (comunque, non ictu ocull irrilevante: euro 420), ed è generico laddove non si confronta con il concreto discorso argomentativo (cfr. p. 5-6, dove si disattende la tesi difensiva incentrata sul corretto comportamento processuale, sottolineando che il radicarsi della competenza derivava solo dalla tardività dell'eccezione, e reputa comunque prevalente il consistente curriculum criminale); che il terzo motivo è manifestamente infondato, a partire dalla sua stessa sintetica esposizione, poiché il motivo di appello sul bilanciamento delle circostanze non vale, con ogni evidenza, a devolvere al giudice di appello anche il punto inerente la sussistenza della recidiva;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCELE LEONARDO nato a BARI il 20/09/1979 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leonardo Cucele; Ritenuto che il primo, stringato motivo, che lamenta la carenza di motivazione, è insuperabilmente generico, poiché non indica minimamente gli elementi in ipotesi trascurati o disattesi evidenziandone il carattere di decisività (cfr. Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723-01), a fronte peraltro di una corposa motivazione (pp. 1-3, ricostruzione della sentenza di primo grado e motivi di appello; pp. 3-6, puntuale risposta a ciascun profilo di gravame); che il secondo motivo, in tema di mancato riconoscimento delle attenuanti ex artt. 62, n. 4, e 62-bis cod. pen., non è consentito in questa sede, laddove sollecita un nuovo apprezzamento, schiettamente fattuale, del pregiudizio economico della persona offesa (comunque, non ictu ocull irrilevante: euro 420), ed è generico laddove non si confronta con il concreto discorso argomentativo (cfr. p. 5-6, dove si disattende la tesi difensiva incentrata sul corretto comportamento processuale, sottolineando che il radicarsi della competenza derivava solo dalla tardività dell'eccezione, e reputa comunque prevalente il consistente curriculum criminale); che il terzo motivo è manifestamente infondato, a partire dalla sua stessa sintetica esposizione, poiché il motivo di appello sul bilanciamento delle circostanze non vale, con ogni evidenza, a devolvere al giudice di appello anche il punto inerente la sussistenza della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il