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Ordinanza — n. 13950/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing disproportionality as penalty was congruent and within judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13950/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Anna Maria Basilisco inadmissible due to a lack of merit regarding the sentencing calculation. The appellate court had already excluded recidivism and confirmed a base sentence close to the statutory minimum while highlighting the gravity of the damage and the defendant's capricious conduct. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting cassation from re-evaluating congruity unless arbitrariness is proven.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of sentence congruity belongs to the trial judge's discretionary power, and the Court of Cassation cannot re-evaluate it unless arbitrariness or illogical reasoning is demonstrated.

Parole chiave

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sentencing discretion penal congruity statutory minimum judicial review inadmissible appeal permesso di demolizione azione di manutenzione licenza edilizia comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017
276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILISCO ANNA MARIA nato a NAPOLI il 13/09/1960 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Maria Basilp; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in tema di dosimetria della pena (irrogata in misura superiore al minimo edittale), è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello, dopo aver escluso la recidiva, ha ribadito la congruenza della pena base già individuata in primo grado (in misura comunque prossima al minimo edittale), stigmatizzando la gravità del danno e la particolare capziosità della condotta (pp. 4-5); che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non può prospettarsi una censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - ciò che non ricorre nel caso di specie - non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, d'altronde, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dai minimi di legge, sarebbe persino sufficiente che il giudice desse conto dei criteri impiegati solo con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (così, di recente, Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il