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Ordinanza — n. 13949/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13949/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paola Tosi Buondestino inadmissible due to its generic nature. The appellant contested a second-instance judgment solely on vague grounds of insufficient motivation without citing specific legal or factual errors. The court ruled that such abstract complaints fail to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1; Art. 591, comma 1, c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in concrete legal and factual arguments; generic complaints lacking precise requests and critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds insufficient motivation c.p.p. admissibility lack of specific requests procedural inadmissibility assistenza alle persone con disabilità prestazioni d'invalidità dell'assicurato assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, c.p.p.
Art. 591, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSI BUONDESTINO PAOLA nato a SALERNO il 15/04/1981 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Paola Tosi Buondestino (nuovamente trasmesso anche il 16 gennaio 2025); considerato che l'unico, stringato motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione è del tutto generico, essendo privo dei requisiti richiesti dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una congrua e non illogica motivazione del provvedimento impugnato (vedi pagg. 3- 5), esso non risulta connotato da concreta pertinenza censoria, non coniugandosi alla enunciazione di puntuali richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, finendo così per non consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar