Cassation court dismisses appeal on recidivism facts, ruling appellate court's factual findings are immune from re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Mercadante inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the subjective element of the crime of recidivism, arguing the lower court erred in its factual assessment. The court rejected this, holding that the appellate court's reasoning regarding intent was coherent with the evidence and immune from re-evaluation by the court of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The court of law cannot re-evaluate the factual elements or adopt new parameters for reconstructing the case, as the appellate court's reasoning on subjective intent is immune from scrutiny if coherent with the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE MARIO nato a GALLUCCIO il 11/08/1959 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Mercadante; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è formulato in termini non consentiti poiché, prospetta doglianze in punto di fatto, che, oltre ad essere riproduttive di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, risultano volte a sollecitare una rivalutazione della concreta vicenda fattuale e delle risultanze processuali mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, mentre è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601); che l'apparato argomentativo in tema di dolo di ricettazione risulta coerente con il compendio istruttorio e privo di vizi logico-giuridici, risultando pertanto impermeabile allo scrutinio di legittimità (cfr. pp. 5-6, ove si è sottolineata la ravvisabilità del dolo, quanto meno nella forma eventuale, in considerazione sia della implausibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente circa la provenienza dell'assegno, non sorretta da sufficienti riscontri, sia della tipologia e caratteristiche della res, adeguatamente contestualizzando la vicenda nelle peculiari vicende imprenditoriali e finanziarie del ricorrente e del ristorante La Torre); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis