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Ordinanza — n. 13946/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and reliance on already examined facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13946/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmed Antar Mostafa Okily inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant merely reproduced issues already thoroughly examined and dismissed in the second instance without providing new arguments or a reasoned rebuttal. Consequently, the appellate court's reasoning regarding the proven illicit origin of the seized goods remained legally binding and unchallengeable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to propose new grounds in fact or law, merely repeating arguments already examined and dismissed in the lower court without autonomous refutation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of new arguments repetition of issues appellate binding force court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero
Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED ANTAR MOSTAFA OKILY nato il 12/03/1985 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antar Mostafa Okily Ahmed; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già puntualmente esaminate e disattese in appello, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Considerato in particolare che risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di provenienza delittuosa della merce rinvenuta nel negozio del ricorrente (accessori telefonici a marchio Apple, Samsung, Huawei), sulla scorta di indizi gravi precisi e concordanti (cfr. p. 4, ove si evidenzia: la mancanza di documenti giustificativi di acquisto, sia pure di seconda mano; la scarsa qualità dei prodotti, con il logo occultato con nastro adesivo; le confezioni difforme dalle originali e i prezzi assai inferiori; la competenza degli operanti);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m