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Ordinanza — n. 13945/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and procedural adherence to appellate rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13945/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Cafaro's appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in his arguments regarding omitted reasoning. Cafaro had previously waived all grievances in his appeal, merely requesting a sentence increase, yet the court found his current complaint regarding the aggravated fraud charge unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Cafaro was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 5 c.p.p.; Art. 363 n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack concrete specificity, particularly when the appellant has already waived grievances in the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal omitted reasoning concrete specificity waived grievances procedural costs contrassegno stradale infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 5 c.p.p.
Art. 363 n. 6 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
6), anche a fronte del fatto che il ricorrente ha rinunciato a tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, chiedendo semplicemente l'aumento della pena a titolo di continuazione con altra condanna e così aderendo esplicitamente - pur senza la formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFARO MATTEO nato a MILANO il 07/01/1979 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Matteo Cafaro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, tra l'altro in termini privi di concreta specificità e pertinenza censoria, un'asserita omessa motivazione a base della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché l'onere di motivazione dei giudici di appello con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa aggravata di cui al capo a) risulta congruamente assolto (cfr. p. 6), anche a fronte del fatto che il ricorrente ha rinunciato a tutte le doglianze proposte con l'atto di appello, chiedendo semplicemente l'aumento della pena a titolo di continuazione con altra condanna e così aderendo esplicitamente - pur senza la formalizzazione di un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. - alle richieste del Procuratore generale (cfr. p. 5 e verbale di udienza del 22 ottobre 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz