Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds already examined and rejected in the appellate court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal filed by Eleonora Angela Gogu inadmissible. The sole ground of appeal, alleging a violation of law regarding the lack of a mitigating circumstance under Article 54 of the Penal Code, was found to be repetitive of arguments already presented and rejected in the appellate court's decision. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected by the lower court without providing specific, new, and arguable criticism of the judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOGU ELEONORA ANGELA nato il 24/06/2003 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Eleonora Angela Gogu; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., risulta formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto reiterativi di profili di censura già formulati con l'atto di appello e già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 278520-01;
Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro, Rv. 253036-01), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda in particolare pag. 5 della impugnata sentenza, ove si sottolinea, in particolare, oltre alla mancanza di concreta specificità della relativa richiesta avanzata in appello, la non ravvisabilità del presupposto del pericolo attuale di danno grave alla persona nella mera e sola pregressa sistemazione della ricorrente con i propri prossimi congiunti in un campo nomadi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m