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Ordinanza — n. 13942/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating factual issues already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13942/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Michael Nava inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated robbery and money laundering, arguing doubts about the victim's recognition and the stolen goods' origin. The court rejected these arguments as they merely reiterated factual findings already conclusively established by the appellate court without engaging in substantive legal debate.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates factual profiles already decided by the lower court without measuring itself with the argumentative apparatus of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual reiteration Cassation procedure criminal appeal procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza della persecuzione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVA MICHAEL nato il 08/12/1976 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Michael Nava; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il tentativo di rapina aggravata e la ricettazione (dubitando del riconoscimento da parte della persona offesa), e il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta provenienza furtiva dei beni oggetto del reato di ricettazione e alla consapevolezza di ciò in capo al ricorrente, non sono deducibili, poiché reiterano profili di censura schiettamente fattuali, già congruamente disattesi dalla Corte territoriale, senza misurarsi con l'apparato argornentativo della sentenza impugnata (cfr. pp. 5-6, ove si sottolinea, da un lato, oltre alla piena utilizzabilità del riconoscimento fotografico e alla accertata attendibilità del teste, anche ulteriori elementi di riscontro della individuazione dell'odierno ricorrente e, dall'altro, il contenuto dei messaggi rinvenuti sul telefono cellulare del ricorrente e la quantità e qualità dei beni, di certa provenienza delittuosa, in quanto già oggetto di denuncia di furto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m