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Ordinanza — n. 13941/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as fact-finding review is precluded by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13941/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Cangiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cangiano argued that the lower court erred in finding the objective elements of fraud, specifically regarding deceptive practices involving counterfeit perfumes. The court rejected this because the law prohibits cassation judges from re-evaluating factual findings made by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own assessment for the factual findings of the court of appeal, rendering appeals based on alleged errors in fact-finding inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal preclusion of fact review cassation jurisdiction limits fraud objective elements appellate factual findings violazione dei doveri professionali immersione di rifiuti lavoro pericoloso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260
Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01
sul punto, Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01;
Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476-01
Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO GENNARO nato a NAPOLI il 19/09/1993 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Cangiano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di truffa, non è consentito dalla legge in questa sede, perché, le argomentazioni del ricorrente, tra l'altro in termini privi di concreta specificità, sollecitano un giudizio estraneo al sindacato di legittimità, essendo precluso alla Corte di cassazione la possibilità di una alternativa valutazione dei fatti e delle emergenze istruttorie, mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,3akani, Rv. 216260); che, nel caso di specie, a fronte di una corretta motivazione con cui i giudici di appello hanno congruamente indicato le ragioni per cui deve ritenersi pienamente realizzata una condotta di artifizi e raggiri da parte dell'odierno ricorrente (cfr. pp. 3-4 in tema di falsa rappresentazione della realtà, mediante la proposta, fatta nelle vesti di un sedicente corriere, di profumi costituenti imitazione servile di marchi famosi), deve osservarsi come, considerata la consolidata giurisprudenza di legittimità, risulti anche del tutto priva di pregio la censura avente ad oggetto la mancata diligenza dimostrata dagli acquirenti dei beni (cfr. sul punto, Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, C., Rv. 278230-01;

Sez. 2, n. 42941 del 25/09/2014, Rv. 260476-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i