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Ordinanza — n. 13939/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming omitted generic mitigating circumstances due to factual irrelevance and prior criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13939/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Mariani's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court omitted generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court had already assessed his confession and deemed his social danger high based on numerous prior criminal records. The supreme court upheld this decision, ruling that appellate review does not require re-evaluating all elements, only those deemed decisive, and that prior convictions alone can justify denying mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court's decision to deny generic mitigating circumstances based solely on the defendant's prior criminal record and social danger is not subject to cassation review, as the court need not consider every favorable element if it has reasonably evaluated the decisive factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal record social danger assessment appellate review limits inadmissible appeal sequestro di dati informatici traffico dei pagamenti abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014
280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIANI FRANCESCO nato a ROMA il 30/12/1966 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Mariani; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, poiché riproduttivo di profili di censura schiettamente fattuali già congruamente vagliati e disattesi con congrue argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (cfr. p. 2 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la ritenuta irrilevanza della confessione del ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso desunta dai numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici.

Tale motivazione, non contraddittoria e non illogica, è insindacabile in sede di legittimità, poiché non occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della diminuenti in esame, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, e che, inoltre, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, tale mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei soli precedenti penali a carico del prevenuto; cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: attesa la diversità dei due istituti, il giudice ben può desumere dalla sussistenza di precedenti penali una pericolosità sociale del soggetto agente ostativa al riconoscimento delle attenuanti generiche e al contempo ritenere però non presenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, Morabito, Rv. 260460-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec