Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting trial court's experience-based presumption and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gerardo Perillo inadmissible. The appellant argued against the trial court's application of a non-arbitrary presumption regarding Postepay card ownership and challenged the overall sentencing treatment. The court rejected these grounds, noting that contesting such presumptions is prohibited in legitimacy proceedings and that the sentencing arguments were manifestly unfounded given the lower court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 2, lett. a): The appeal is inadmissible when it contests the application of a non-arbitrary presumption of fact by the court of first instance, as such presumptions cannot be challenged in the judgment of legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO GERARDO nato a POZZUOLI il 14/10/1965 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gerardo Perillo; Letta la memoria dell'avv. Marco Schiavone; considerato che il primo motivo di ricorso, laddove si limita a contestare la - non irragionevole - massima di esperienza applicata dai giudici di merito (cfr. p. 3, in tema di presunzione che, in assenza di attendibili elementi probatori di segno contrario, quali una denuncia di smarrimento o furto, il soggetto intestatario della carta Postepay coincida con l'utilizzatore della stessa), non è consentito nel giudizio di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Romano, Rv. 281385-01;
Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992-01); osservato che il secondo motivo, con cui si contesta il complessivo trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, recidiva, dosimetria), è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione posta a base del diniego da parte dei giudici di appello (cfr. p. 6, ove si rileva che - per errore del primo giudice, non più emendabile - la pena finale è inferiore ai minimi di legge, sottolineando altresì l'inefficacia deterrente delle precedenti condanne e l'inesistenza di ulteirori elementi positivamente valutabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7