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Ordinanza — n. 13936/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of procedural standing and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13936/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Valentina Mazzella inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Mazzella argued for non-punishment under Article 54 of the Penal Code and Article 131-bis regarding habitual crime, but the lower court had already rejected these claims. The Supreme Court ruled the appeal procedurally flawed because it failed to establish a valid legal relationship for the challenge and the statute of limitations had expired after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to establish a valid procedural relationship for the challenge or if the statute of limitations for non-punishment has expired after the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations procedural standing non-punishment grounds Cassa delle ammende vendita su progetto negozio giuridico immobiliare negligenza professionale dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 54 cod. pen.
Letto il ricorso di Valentina Mazzella; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr.
Art. 131-bis cod. pen.
5-7, ove si è correttamente sottolineata la natura non transitoria dell'occupazione, non censurata di fatto neppure nel ricorso); che alle medesime conclusioni è possibile pervenire con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen. (cfr.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Valentina Mazzella; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr.
art. 131-bis cod. pen
5-7, ove si è correttamente sottolineata la natura non transitoria dell'occupazione, non censurata di fatto neppure nel ricorso); che alle medesime conclusioni è possibile pervenire con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001
217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv.
Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005
219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.
Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008
231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018
266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZELLA VALENTINA nato a MONFALCONE il 26/07/1993 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Valentina Mazzella; considerato che il primo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già svolti con l'atto di appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pp. 5-7, ove si è correttamente sottolineata la natura non transitoria dell'occupazione, non censurata di fatto neppure nel ricorso); che alle medesime conclusioni è possibile pervenire con riguardo al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine all'art. 131-bis cod. pen. (cfr. p. 7, ove facendo corretta applicazione del disposto normativo, si è esclusa l'operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto richiesta dalla ricorrente per l'abitualità del suo comportamento criminoso, a fronte di due precedenti penali per il medesimo reato); che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché dall'inammissibilità del ricorso consegue la sua inidoneità a introdurre il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, e resta preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, D.L., Rv. 217266; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,