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Ordinanza — n. 13935/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific requests and new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13935/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Jessica Pignataro inadmissible and ordered her to pay costs. The court rejected the first ground for appeal as it relied on mere complaints rather than a request for new evidence evaluation, and dismissed the second ground because it was raised for the first time before this court. Finally, the third ground regarding mitigating circumstances was found unfounded due to the lack of concrete specificity in the request.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be based on specific requests; mere complaints without a request for new evidence evaluation are inadmissible, and new grounds raised for the first time before the Court of Cassation are not permitted.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific request requirement new evidence evaluation first instance court mitigating circumstances allegazioni insufficientemente motivate prove complementari prove tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, Polillo
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO JESSICA nato a TORINO il 12/03/1990 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Jessica Pignataro; Letta la memoria dell'avv. Tullio Zampacorta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito, in quanto articolato attraverso mere doglianze in fatto tese a sollecitare un'impossibile nuova valutazione del materiale probatorio, a fronte di una motivazione priva di vizi logico-giuridici (cfr. 4, ove si è valorizzato il contratto di accensione dell'utenza telefonica stipulato a nome della ricorrente, con allegata copia della carta di identità, e l'assenza di una querela da parte della stessa per un eventuale reato di sostituzione di persona, solo ipotizzato dalla difesa); ritenuto che, quanto al secondo motivo, in difetto di espressa richiesta della parte, la Corte territoriale non aveva alcun obbligo di pronunciarsi sul punto (cfr., però, p. 5, ove si stigmatizza comunque la gravità e la serialità delle condotte), e la censura, dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte, non sarebbe in ogni caso consentita (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); ritenuto che, infine, il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, a fronte di una richiesta non connotata da concreta specificità, i giudici di merito (p.

5) hanno giustificato la statuizione del Tribunale posto a base del suddetto diniego una congrua motivazione, richiamando l'assenza di elementi di segno positivo e non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis