Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new grounds in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Boris Chamgelani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to reclassify the crime as theft involving violence and challenge the omission of recidivism, but these arguments were not raised during the appellate proceedings. The court ruled that such substantive changes require a factual judgment impossible at this stage and that the second ground was already addressed in the lower court's balancing exercise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it introduces new grounds of fact or law not previously deduced in the second instance, as the court lacks jurisdiction to conduct a new factual assessment or re-evaluate points already conclusively decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAMGELANI BORIS (CUI 04Y91DG) nato il 18/08/1981 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Boris Chamgelani; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si sollecita la riqualificazione del fatto come furto seguito da violenza, non è consentito, non essendo stato previamente dedotto in appello, poiché la riqualificazione, per come richiesta, presuppone un giudizio di fatto, impossibile in questa sede, circa il profilo temporale intercorrente tra il tentativo di entrare nell'appartamento e la condotta violenta (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651-01); che, analogamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione della contestata recidiva, non è deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché l'atto di gravame concerneva soltanto il giudizio di bilanciamento tra la recidiva con le circostanze attenuanti generiche e su tale specifico punto la Corte territoriale ha congruamente assolto l'onere argomentativo sul punto (cfr. pp. 15-16); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma