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Ordinanza — n. 13933/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals by two defendants regarding sentencing and security measures as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Lulzim Haxhiu and Mihaela Bucatica inadmissible. The defendants argued that the lower court's sentencing violated Article 62 bis of the Penal Code and that security measures were excessive. The court ruled that these complaints concern the punitive treatment of the case rather than procedural errors, despite the lower court's adequate reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals challenging the congruity of punishment or the excessiveness of security measures are inadmissible when they merely contest the punitive treatment without alleging procedural vices.

Parole chiave

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inadmissible appeals punitive treatment security measures Article 62 bis Corte di Cassazione espulsione di familiari allontanamento in diritto degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Lulzim Haxhiu e Mihaela Bucatica; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letti i ricorsi di Lulzim Haxhiu e Mihaela Bucatica; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAXHIU LULZIM nato il 31/03/1983 BUCATICA MIHAELA nato il 31/05/1977 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avv!so alle parti; udita la delazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Lulzim Haxhiu e Mihaela Bucatica; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen. (per entrambi), nonché l'insufficienza della motivazione avuto riguardo all'eccessività della pena inflitta (per la sola Bucatica) ed alla misura della sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello Stato a pena espiata (per entrambi), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 7 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta; pagg. 7 e 8 sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed infine pag. 8 sulla motivata misura di sicurezza dell'allontanamento dal territorio dello stato, in ragione dell'accentuata pericolosità dei ricorrenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il COsi