Italian Court dismisses appeal as facts are closed to appellate review and sentencing discretion remains with lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Atta Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first three grounds were repetitive attempts to re-evaluate the merits, which is precluded once the Court of Appeal has made a non-illogical factual finding. Regarding the fourth ground concerning the severity of extortion, the court affirmed that sentencing discretion belongs exclusively to the trial judge, who already issued a holistic assessment of the case's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Once the Court of Appeal has made a non-manifestly illogical factual finding, the examination of the facts is closed, and the Court of Cassation cannot re-evaluate the merits or substitute its own judgment for that of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA MOHAMED (CUI: 03NRHQA) nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato Ovviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Atta Mohamed, considerato che i primi tre motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti ed al tentativo di rapina, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; occorre allora ribadire che, una volta che la Corte di appello si sia espressa con una valutazione (nel caso, con "doppia conforme") sul fatto, espressa in una motivazione che non sia manifestamente (cioè, ictu ocu/i) illogica (cfr. pg. 4 e 5 del ricorso tanto sulla identificazione e responsabilità dell'Atta, quanto sulla commissione, e non tentativo, della rapina), l'esame del fatto è chiuso, ed è preclusa a questa Corte la facoltà di sovrapporre il proprio giudizio a quello dei giudici di merito; quanto all'ulteriore motivo, concernente la particolare tenuità dell'estorsione, occorre ricordare che ogni valutazione inerente al trattamento sanzionatorio è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, che ben si è espressa, nel caso concreto, in un giudizio olistico sulla gravità dell'episodio, assolutamente in linea con i principi ermeneutici in materia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosìídeciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli re Estensore La Presi