Cassation court dismisses appeal as generic mitigation denial is legally sound due to crime gravity and high professionalism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mihalache Visinel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigation and the overall sentence calculation, arguing for reduced penalties. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logically sound, highlighting the crime's gravity, the offender's high professionalism, and intense intent without requiring formal reclassification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The denial of generic mitigation is legally sound when the lower court's reasoning, based on crime gravity and offender professionalism, is free from logical or legal defects and thus unreviewable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHALACHE VISINEL (CUI 064AZJQ) nato il 31/12/1999 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Visinel Mihalache; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla complessiva commisurazione della pena, risulta manifestamente infondato, in presenza di una congrua motivazione, priva di vizi logico-giuridici e dunque insindacabile in sede di legittimità, che, giustifica la mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, stigmatizzando la gravità del fatto (senza procedere a una formale riqualificazione in delitto consumato), l'elevata professionalità nel delitto e l'intensità del dolo e la mancata resipiscenza, anche tenuto conto delle vicende che hanno portato all'aggravamento della misura cautelare (pp. 11-12, ove si reputano tali elementi prevalenti rispetto alle scelte processuali dell'imputato; cfr.
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 -01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz