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Ordinanza — n. 13930/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability and violation of devolution chain.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mara Gioffredi inadmissible and ordered her to pay costs. The first two grounds were rejected as non-appealable because they merely reproduced arguments already adequately examined by the lower courts without specific analysis of the contested points. Furthermore, additional grounds were found to violate the chain of devolution as they were not formulated in a manner suitable for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals must be formulated in a manner suitable for appeal and must not violate the chain of devolution, rendering inadmissible grounds that merely reiterate prior rulings or lack specific analytical value.

Parole chiave

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inadmissible appeal chain of devolution non-appealable grounds reiteration of prior rulings costs of appeal confine particellare azione per l'apposizione dei termini rettificazione di confine

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 114 cod. pen
Letto il ricorso di Mara Gioffredi; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente il vizio motivazionale in relazione alla affermazione della responsabilità ed al rigetto della attenuante ex art. 114 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOFFREDI MARA nato a FIRENZE il 15/06/1970 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mara Gioffredi; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano rispettivamente il vizio motivazionale in relazione alla affermazione della responsabilità ed al rigetto della attenuante ex art. 114 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata sulla responsabilità penale ed in particolare sulla impossibilità di ricondurre la condotta di palo assunta dalla donna al concetto di contributo eventuale, accessorio, fungibile e minimale); che, peraltro, tali motivi sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; osservato che gli ulteriori motivi non risultano formulati in grado di appello e non sono pertanto consentiti in questa sede, violando la catena devolutiva, in base a quanto disposto dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dericorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C