Cassation court dismisses appeal as generic and insufficiently specific regarding sentencing and recidiva.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Russo's appeal against the Florence Court of Appeal inadmissible. Russo argued that the lower court excessively punished him for omitting generic mitigating circumstances and for established recidiva, but the court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate decision. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked specific factual engagement with the case, rendering it legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must be specific and grounded in concrete facts; generic arguments reproducing appellate reasoning without new elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LUIGI nato a CATANIA il 04/04/1963 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Russo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena per l'omessa concessione delle attenuanti generiche e per la ribadita recidiva, è oltremodo generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione esente dai vizi contestati, con cui l'impugnazione non si confronta (cfr. pp. 5-7, ove si chiarisce congruamente che l'art. 62-bis cod. pen. è stato invocato in termini generici e disancorati dal caso concreto, difettando comunque elementi utilmente valutabili, e che la recidiva specifica infraquinquennale è giustificata dall'espressione di una medesima devianza rispetto al precedente reato di furto commesso a breve distanza temporale da quello per cui si procede); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mar