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Ordinanza — n. 13925/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic censure and lack of new factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13925/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rachid Wajid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant merely repeated arguments already examined and rejected by the Court of Appeal of Catania without providing new evidence or specific refutation. The court found the censure generic because the lower court's reasoning regarding the suspect's reaction and psychological state was logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the censure is generic and does not propose new facts or specific arguments to refute the lower court's already reasoned decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic censure lack of new facts Court of Cassation procedural inadmissibility repetition of arguments court costs and fine delitto di fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero
Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACHID WAJID nato il 28/09/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Wajid Rachid; Letta la memoria dell'avv. Daniele Scrofani Cancellieri; Ritenuto che il ricorrente, evocando censure in fatto non proponibili in questa sede, si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione (cfr. Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). che, in particolare, risulta congrua e privi di vizi logico-giuridici - e perciò intangibile in questa sede di legittimità - la motivazione in punto di reazione da parte dell'imputato, scoperto dopo che si era impossessato dei documenti custoditi all'interno dell'auto, con conseguente tentativo di fuga e lesioni in danno (quantomeno) di Cretto, colpito a una spalla con referto di quattro giorni, senza che l'atto di impugnazione si confronti anche con tale segmento di condotta, idoneo, già solo di per sé, all'integrazione della fattispecie contestata, anche per quel che attiene al necessario coefficiente psicologico; che i profili di censura risultano pertanto insuperabilmente generici;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7