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Ordinanza — n. 13924/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against sentencing for procedural defects and insufficient motivation regarding punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for reduced sentences based on specific statutory provisions, but the court found their claims unproven due to procedural violations and the insufficiency of their arguments regarding sentencing. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were condemned to pay fines to the state penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 610 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals against sentencing are inadmissible if they lack proper form or if the contested grounds are merely arguments regarding the severity of the punishment rather than substantive legal errors.

Parole chiave

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procedural inadmissibility sentencing motivation court costs penal appeal procedural defect udienza dibattimentale rinuncia al dibattimento orale audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 610 c.p.p.
Letti i ricorsi di Salvatore Iacovone, Vincenzo Intellicato e Giovanni Capuano, nonché l'istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt.
Art. 613 c.p.p.
ritenuto inammissibile il ricorso di Riccardo Deramo, in quanto presentato personalmente, in spregio all'art. 613 cod.
Art. 99 cod. pen.
15 - 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell'art. 99 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 610 c.p
Letti i ricorsi di Salvatore Iacovone, Vincenzo Intellicato e Giovanni Capuano, nonché l'istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt.
art. 99 cod. pen
15 - 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell'art. 99 cod.
art. 613 cod. proc. pen
ritenuto inammissibile il ricorso di Riccardo Deramo, in quanto presentato personalmente, in spregio all'art. 613 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOVONE SALVATORE nato a CERIGNOLA il 19/02/1995 INTELLICATO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 18/12/1980 DERAMO RICCARDO nato a CERIGNOLA il 25/04/1983 CAPUANO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/10/1991 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; uditai la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Salvatore Iacovone, Vincenzo Intellicato e Giovanni Capuano, nonché l'istanza di discussione orale, inaccoglibile atteso il rito ex art. 610 c.p.p.; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 99 comma primo e comma secondo cod. pen. (rispettivamente per Iacovone e Capuano), nonché la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. (per Intellicato), sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 15 - 17 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in ragione delle modalità della condotta e del contesto criminale in cui hanno agito i prevenuti, nonché sulla configurazione dell'art. 99 cod. pen., attesi i numerosi precedenti penali che hanno legittimato l'applicazione della recidiva specifica per Intellicato e Capuano e semplice per Iacovone). ritenuto inammissibile il ricorso di Riccardo Deramo, in quanto presentato personalmente, in spregio all'art. 613 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il