Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of critical connection to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Mattaliano inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground challenging historical reconstruction impermissible as it lacked scrutiny, while the second ground regarding recidivism was manifestly unfounded. The third and fourth grounds were rejected because they were too generic and failed to establish a critical link to the lower court's argumentation, preventing the exercise of judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lack a critical connection to the lower court's reasoning, or fail to identify specific points of law for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATTALIANO ANNA nato a PALERMO il 02/10/1955 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Anna Mattaliano; Ritenuto che, con il primo motivo, sotto l'abito formale della violazione di legge, si contesta in realtà la ricostruzione della vicenda storica, impermeabile allo scrutinio di legittimità, a fronte di congrua motivazione che richiama le emergenze istruttorie da cui desumere, stante la presenza in tutte le fasi della contrattazione seguendo un preciso modus operandi, il consapevole apporto concorsuale offerto dalla ricorrente (PP. 3-4); che, del pari, risulta manifestamente infondato il secondo motivo, con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine alla recidiva, laddove al contrario la Corte territoriale richiama i numerosi precedenti penali, da cui desumere la negativa personalità dell'imputata e la persistenza e il costante aumento nel tempo della sua pericolosità sociale (p. 5); che, tenuto conto dell'argomentato aumento per la recidiva e della mancanza di una compiuta rappresentazione della sequela procedimentale che avrebbe dovuto condurre alla maturazione del termine di legge (cfr.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01), il terzo motivo, che invoca la declaratoria di prescrizione è insuperabilmente generico; che, analogamente, il quarto, stringato motivo in tema di trattamento sanzionatorio si limita a eccepire censure generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (cfr. p. 5), non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,