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Sentenza — n. 13922/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the crime of damage was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the second-instance judgment regarding a charge of damage. The victim had withdrawn the criminal complaint, which legally extinguished the offense since it was a private prosecution case. Consequently, the court declared the appeal inadmissible due to the lack of a prosecutable crime.

Regesto Legislator

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Art. 635, comma 1, cod. pen.; Art. 100, cod. proc. pen.: A private prosecution crime is extinguished upon the victim's withdrawal of the complaint, rendering any subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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private prosecution withdrawal of complaint extinction of crime criminal appeal damage offense danneggiamento azione di risarcimento danni da sequestro azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 635, comma 1, cod. pen.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen. (capo 2) è estinto per intervenuta remissione di querela.
Art. 100, cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POZZESSERE CIRO nato a GROTTAGLIE il 27/09/1987 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato vviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ciro Pozzessere; preso atto che, come risulta dalla lettura della sentenza e dall'esame degli atti del processo, all'udienza del 16 novembre 2022, la persona offesa ha rimesso la querela; osservato che l'unico reato sopravvissuto, il danneggiamento, essendo in esso fin dal primo grado stato ritenuto come assorbito il reato di cui al capo 1 (minaccia), risulta perseguibile a querela della parte offesa; considerato che, in definitiva, non rimane che annullare la sentenza per la ragione sopra indicata, a seguito dell'estinzione del reato, con condanna dell'imputato alle spese del procedimento, come previsto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di cui all'art. 635, comma 1, cod. pen. (capo 2) è estinto per intervenuta remissione di querela. Spese a carico dell'imputato. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il nsigliere Esten