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Ordinanza — n. 13921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on apparent joint offense, citing established principles distinguishing credit card fraud from theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Miele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Miele argued that the appellate court failed to recognize apparent joint offense between credit card fraud and theft, but the court found his arguments contradicted settled case law. The decision relied on the distinction that credit card fraud protects public interest in traffic security and occurs after possession is acquired, differing fundamentally from theft.

Regesto Legislator

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Art. 624-625, comma primo, n.7, cod. pen.; Art. 493-ter cod. pen.: The crime of credit card fraud differs from theft in its legal object, which is the public interest in the security and efficiency of transactions, and in its conduct, which presupposes the agent has already acquired possession of the card rather than its illicit removal.

Parole chiave

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apparent joint offense credit card fraud theft distinction public interest security possession acquisition appellate review inadmissible appeal rifiuti urbani

Disposizioni normative citate

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Art. 624-625, comma primo, n.7, cod. pen.
Art. 493-ter cod. pen.
e quella di cui all'art. 493-ter cod. pen.) è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e nel caso di specie correttamente applicati dal giudice di merito (cfr.
art. 493-ter cod. pen
e quella di cui all'art. 493-ter cod. pen.) è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e nel caso di specie correttamente applicati dal giudice di merito (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018
Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE FABIO nato a RIMINI il 02/08/1976 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Miele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione della legge penale per non aver i giudici di appello ritenuto configurabile il concorso apparente tra le due fattispecie di reato ascritte all'odierno ricorrente (quella di cui agli artt. 624-625, comma primo, n.7, cod. pen. e quella di cui all'art. 493-ter cod. pen.) è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i consolidati principi affermati nella giurisprudenza di legittimità e nel caso di specie correttamente applicati dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della impugnata sentenza), secondo cui il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. si differenzia dal reato di furto «per l'oggettività giuridica, consistente nell'interesse pubblicistico della sicurezza e speditezza dei traffici, e per la condotta, che si sviluppa quando l'agente ha già acquisito il possesso della carta di credito e non presuppone necessariamente la sua illecita sottrazione» (cfr.

Sez. 2, n. 4160 del 16/11/2018, dep. 2019, Talotti Nunzio, Rv. 274898-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 ma