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Ordinanza — n. 13920/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13920/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emilio Luna inadmissible and ordered him to pay court costs. Luna argued that the lower court's decision lacked proper reasoning regarding the existence of specific criminal offenses under Articles 474 and 648 of the Penal Code. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced previously dismissed criticisms without offering a specific, targeted critique of the factual findings or legal reasoning in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide a specific and critical analysis of the reasoning of the lower court, merely restating general arguments already rejected.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism c.p.p. Article 360 reproductive argument criminal procedure appeal agitazione politica spazio pubblico sommossa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUNA EMILIO nato a SALVE il 01/09/1957 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Emilio Luna; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica apgrisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie in contestazione); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il consi