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Ordinanza — n. 13919/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific under Article 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13919/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Maggiore inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued violations of Articles 192, 62 bis, and 133 of the Criminal Procedure Code, but the court found these arguments merely repetitive of reasons already rejected by the lower court. Consequently, the decision was dismissed because the appeal failed to provide new, specific reasons distinct from those previously discussed.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 192, 62 bis, 133 c.p.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the court of appeal without offering new specific reasons.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity Criminal Procedure Code repetitive arguments abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
2 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 192 c.p.
Art. 62 bis c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE COSIMO nato a CEGLIE MESSAPICA il 22/12/1973 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; ud ta la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; \

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Maggiore; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen, 62 bis e 133 cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il qonsig ie