Criminal appeal dismissed as inadmissible for being unarguable and outside the scope of cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Marianna Friscina inadmissible and ordered her to pay costs. The sole ground of appeal, alleging a lack of reasoning regarding Articles 192 and 546 of the Code of Criminal Procedure, was deemed unarguable because it merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower courts. The court found the appellant's claim to re-evaluate evidence extraneous to cassation review and lacking specific identification of factual distortions in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, 546 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the alleged defect is unarguable, merely reproduces arguments already dismissed by the lower courts, or seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRISCINA MARIANNA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 04/08/1982 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdatolavviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Marianna Friscina; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulla posizione della prevenuta, sti cui la Corte ha escluso che non fosse a conoscenza delle operazioni truffaldine poste in essere dal padre, essendo confluiti, per diverse annualità, diversi migliaia di euro sui conti a lei intestati e non avendo fruito della collaborazione di alcun dipendente per la conduzione dei terreni dichiarati nelle domande); che, peraltro, tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C n