Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13917/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against extortion conviction for inadmissibility and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13917/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Monticchio inadmissible, rejecting his challenges regarding the qualification of facts and sentencing. The court found the appellant's arguments on the nature of the criminal plot and the application of mitigating circumstances were manifestly unfounded and lacked legal basis. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640, comma 2, cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen. The Court of Cassation holds that an appeal challenging the qualification of criminal facts and the application of mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's reasoning is sound and the appellant's arguments are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
extortion conviction criminal plot qualification mitigating circumstances inadmissible appeal sentencing balance distacco di lavoratori violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640, comma 2, cod. pen.
11-15, ove si chiarisce come l'odierno ricorrente abbia realizzato un unitario disegno criminoso scomponibile in due segmenti, il primo dei quali integrante gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
279492-01); che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 62, comma primo, n.
Art. 62-bis cod. pen.
16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo edittale per il reato più grave, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, includendo nel complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art.
art. 62-bis cod. pen
16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo edittale per il reato più grave, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 660 cod. pen
nella sua massima estensione, includendo nel complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art. 660 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak
Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv.
Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020
265362-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Rv.
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTICCHIO GIANLUCA nato a CAMPI SALENTINA il 11/02/1997 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gianluca Monticchio; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione dei fatti ascritti all'odierno ricorrente ai capi b) e c), sotto l'abito della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita in realtà una totale rivalutazione del compendio istruttorio, improponibile. in questa sede, reiterando questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese (cfr. pp. 11-15, ove si chiarisce come l'odierno ricorrente abbia realizzato un unitario disegno criminoso scomponibile in due segmenti, il primo dei quali integrante gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., e il secondo dei quali esplicatosi nelle diverse condotte minacciose e intimidatorie tenute tramite telefono, configurante la diversa fattispecie estorsiva, avendo la prospettazione del male ingiusto minacciato alla persona offesa prodotto una irresistibile coartazione della volontà della vittima, effettivo elemento di discrimen tra le due fattispecie criminose ivi richiamate; cfr.

Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015, Levak, Rv. 265362-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020; Rv. 279492-01); che il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta violazione di legge in ordine all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, nella pienezza della giurisdizione di merito, ha fondato la ritenuta insussistenza della attenuante della speciale tenuità del dannqrsulla base della rilevante entità del danno patrimoniale e del consistente pregiudizio psicologico arrecato alla persona offesa (cfr. pp. 15-16; cfr.

Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095- 02); che è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena, l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'errato giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno diverso, in quanto l'onere argomentativo in riferimento ai suddetti profili risulta compiutamente assolto dai giudici di appello con congrue e non illogiche argomentazioni (cfr. pp. 16-18, che illustra congruamente la dosimetria, computata a partire dal minimo edittale per il reato più grave, l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. nella sua massima estensione, includendo nel complessivo trattamento sanzionatorio una quota parte per la contravvenzione ex art. 660 cod. pen., non ricompresa nel calcolo di primo grado, con un modestissimo aumento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de