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Ordinanza — n. 13916/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating factual disputes and lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13916/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mihai Viorel Cluiaparu inadmissible. The appellant contested the conviction for the crime in Article 707 of the Penal Code and the excessive sentence, arguing for generic mitigating circumstances. The court rejected these arguments as they merely reiterated factual disputes without providing new legal reasoning or specific grounds, rendering them unsuitable for review at the stage of legality.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates factual disputes or generic arguments without presenting new specific legal grounds or distinct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of factual disputes generic mitigating circumstances stage of legality review Article 707 Penal Code specific legal grounds requirement Court of Cassazione procedure esportazione di rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso di Mihai Viorel Cluiaparu; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., reitera censure in fatto meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende le prospettazioni difensive (pp.
Art. 366 c.p.p.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso di Mihai Viorel Cluiaparu; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., reitera censure in fatto meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende le prospettazioni difensive (pp.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLAMAPARU MINAI VIOREL nato il 09/10/1986 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mihai Viorel Cluiaparu; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., reitera censure in fatto meramente confutative, a fronte di una congrua motivazione che disattende le prospettazioni difensive (pp. 3-4) e non è pertanto consentito in questa sede di legittimità; che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena per non avere la Corte territoriale applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, reitera la totale aspecificità già rilevabile da analogo, stringato motivo di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .24.1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Alessan, 1 r Leopizzi Annamaria De Santis r DEPOSITATA N CAN PI/2O25 ti Funzi (3 - Giudiziario Maria De Satitis CORTE Di CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE qL eFt2-n-igLI o t't2 Uei /-4 o o 6 A 412e \A\A2q--L) k‘ p ofLek ki\ \'h^g'