Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit regarding criminal trial motivation. The court rejects the claim of insufficient reasoning in the criminal judgment. The ruling establishes that appeals must demonstrate substantive flaws, not mere dissatisfaction with the court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Spaccavento inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Spaccavento argued that the lower court's criminal judgment lacked sufficient motivation regarding his criminal liability, but the court found this claim manifestly unfounded. The court determined that the reasoning in the contested decision was sound and adequately supported by the evidence, thus rejecting the procedural objection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the alleged lack of motivation is manifestly unfounded and does not emerge from the text of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPACCAVENTO SALVATORE nato a MOLFETTA il 13/05/1986 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Spaccavento; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stato adeguatamente valorizzato il compendio probatorio fondante l'affermazione di colpevolezza dello Spaccavento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglie