Italian Court dismisses appeal against conviction for fraud and non-punishment defense as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Fanci inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged his conviction for fraud and the denial of a non-punishment defense, arguing procedural errors and flawed reasoning. The court rejected these claims because the lower court's decision was sufficiently motivated and the arguments were already adequately examined without specific grounds for re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals are inadmissible when the contested judgment is sufficiently motivated and the appellant fails to provide specific grounds for re-evaluating the evidence or legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANCI ALESSIO nato a LANCIANO il 30/04/1996 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato av viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessio Fanci e dato atto della tardività della memoria inviata; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato di truffa contestatogli); che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è inammissibile poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co