Italian Court dismisses appeal as arguments are inadmissible due to lack of specific critique of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Faten Jouini inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant contested the Palermo Court of Appeal's judgment for alleged violations of the Penal Code regarding criminal elements and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previously examined points without providing a specific critical analysis of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633, 54, 131 bis cod. pen.; Appeals based on legal violations or motivational defects are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without specific critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUINI FATEN nato il 23/07/1969 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Faten Jouini; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 633, 54 e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; pagg. 5 - 7 sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., nonché della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co siglie