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Ordinanza — n. 13911/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal criticism and inadmissible sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13911/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Mola's appeal against the Court of Appeal of Bari inadmissible. Mola argued for a different criminal classification and challenged the sentencing rationale, but the court found his first ground unproven due to lack of specific analysis and his second ground inadmissible as it concerned sentencing treatment. Consequently, the appeal was rejected, and Mola was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628 comma 2 cod. pen.; Art. 81 cpv. cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined by the lower courts without specific legal criticism, or if it concerns the sentencing treatment rather than the conviction itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism sentencing treatment criminal classification court costs and fine adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 628 comma 2 cod. pen.
3 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod.
Art. 81 cpv. cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLA GIUSEPPE nato a TRIGGIANO il 24/11/1999 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Mola; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione del reato di rapina impropria in quello di furto con strappo, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta configurazione della condotta di cui al capo 1 ai sensi dell'art. 628 comma secondo cod. pen., in considerazione della violenza esercitata dal prevenuto al fine di guadagnarsi l'impunità, a nulla rilevando che la stessa sia stata esercitata verso un soggetto diverso dalla detentrice della res); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla porzione di aumento ex art. 81 cpv, cod. pen. già individuata dal giudice di primo grado e ritenuta congrua dalla corte territoriale, in ragione della capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il