Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13910/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of motivation and procedural errors regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13910/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Giovanni and Roberto Quintana inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued for a re-evaluation of evidence and procedural violations concerning criminal liability and conditional sentence suspension. The court rejected these claims as they merely reproduced arguments already thoroughly analyzed and dismissed by the lower courts without specific criticism.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals based on lack of motivation or procedural errors are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower courts without specific critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation criminal liability conditional sentence suspension procedural errors inadmissible appeal re-evaluation of evidence court costs costruzione abusiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Art. 639 bis cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Art. 164 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: QUINTANA GIOVANNI nato a GALLIPOLI il 31/05/1954 QUINTANA ROBERTO nato a GALLIPOLI il 15/09/1956 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Giovanni Quintana e Roberto Quintana; considerato che i motivi di ricorso, che contestano per Giovanni Quintana il vizio motivazionale in relazione agli artt. 633 e 639 bis cod. pen., nonché la violazione di legge in ordine agli artt. 131 bis e 164 cod. pen. e per Roberto Quintana la carenza della motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante la sussistenza dei reati contestati ai ricorrenti; pag. 7 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni ostative al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.); che, peraltro, i motivi in punto di responsabilità sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il