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Ordinanza — n. 13909/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding prescription and necessity defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13909/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eleonora Calignano inadmissible due to a lack of specific arguments in both grounds. The first ground failed to challenge the territorial court's reasoning on prescription limits for permanent crimes, while the second omitted specific censure against the court's exclusion of the necessity defense for housing needs. Consequently, the court upheld the lower decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 157 cod. pen.; The appeal must contain specific censure against the lower court's reasoning; generic complaints regarding prescription or necessity defenses without pinpointing errors result in inadmissibility.

Parole chiave

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lack of specificity prescription period necessity defense housing necessity inadmissible appeal fabbisogno abitativo stato di bisogno crisi degli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Eleonora Calignano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in termini privi di specificità, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALIGNANO ELEONORA nato a NARDO' il 30/12/1971 avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Eleonora Calignano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta, in termini privi di specificità, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., non muove rilievi alle argomentazioni della Corte territoriale, che facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, ha congruamente indicato che non risulta maturato il termine di prescrizione, data la natura permanente del reato e la contestazione in forma aperta, con decorrenza solo a far data dall'emissione della sentenza di primo grado 1'8 luglio 2021 (p. 2); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa applicazione della scriminante dello stato di necessità, omette di rivolgere specifiche censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, che, in linea con l'orientamento affermato da questa Corte, ha escluso - p. 3 - l'operatività della scriminante invocata per la sola necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere la propria esigenza abitativa e non per superare una situazione transeunte (cfr.

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 m