Italian Court dismisses appeal on procedural grounds for citing already reviewed sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Valenza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground challenging the conviction for attempted theft was rejected as unprovable because it merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court. The second ground regarding the sentence length was deemed inadmissible as it pertained to the punitive treatment rather than the conviction itself. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for a review of legality under Italian criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the lower court without specific analysis, or if it challenges the sentencing rather than the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENZA FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 05/12/1955 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato a "viso alle parti; udita l relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Valenza; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del reato come ricettazione e non già come incauto acquisto); che tale motivo è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione all'art. 133 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità della pena inflitta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsig