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Ordinanza — n. 13907/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are inadmissible due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13907/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Donato Borracci inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding the attribution of money laundering conduct, but the Court found this claim unproven. The decision rests on the principle that an appeal must offer a specific, distinct critique of the reasoning, not merely repeat arguments already rejected by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already examined and rejected by the lower court without providing a specific, distinct criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetitive arguments money laundering conviction Court of Cassazione pubblicità di occasioni di libidine segno di dominio pubblico multa per divieto di sosta

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 648 bis cod. pen
4 - 6 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRACCI DONATO nato a NOICATTARO il 19/09/1952 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato vviso alle parti; i udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Donato Borracci; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta ascrivibilità della condotta di alterazione al prevenuto, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. contestato al ricorrente, unico interessato a rendere il telaio conforme alla documentazione già in suo possesso: condotta che, invero, integra il delitto di riciclaggio); che l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato che, per contro, appare essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli