Cassation court dismisses appeal claiming non-punishment applies to data theft, citing distinct legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosa Katin Dandriccio inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued that the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code should apply to her case involving data theft. The court rejected this, stating that the mitigating circumstances under Article 648 and the non-punishment clause operate on different legal planes and do not imply one another. Consequently, the lower court's assessment of the lack of particular lightness of the offense was within the discretion of the trial judge and not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The cause of non-punishment and mitigating circumstances are based on distinct logical-legal premises operating on different planes, and the former does not automatically apply to cases involving the latter.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANDRICCIO ROSA KATIN nato a BARLETTA il 23/08/1984 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosa Katin Dandriccio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché, premesso che la diminuente di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e la suddetta causa di non punibilità sono istituti basati su presupposti logico-giuridici diversi e che operano su piani differenti, non implicandosi a vicenda, deve osservarsi come, contrariamente a quanto contestato, la Corte territoriale ha correttamente indicato le congrue e non illogiche ragioni per cui nel caso di specie debba ritenersi assente la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 4 della impugnata sentenza, ove si si è sottolineato quale elemento ostativo, in particolare, l'entità del danno arrecato alla persona offesa, da non apprezzarsi solamente sotto il profilo economico, ma anche alla luce della dispersione dei dati personali immagazzinati nel telefono cellulare ricettato); che, dovendo la valutazione circa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. essere compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il