Cassation court dismisses appeal as arguments are repetitive and merit court already ruled correctly.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Dell'Oglio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the value of stolen goods and victim suffering were deemed repetitive and unsupported, as the lower court had already established the insufficiency of the proposed compensation. Consequently, the court rejected the claim because the first and second grounds lacked merit and did not challenge the finality of the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a c.p.p.: Appeals are inadmissible when arguments are repetitive and manifestly unfounded, as the court of first instance has already ruled congruently on the material facts and legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OGLIO FRANCESCO nato a SAN SEVERO il 17/02/1982 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Dell'Oglio; Lette le conclusioni dell'avv. Giuseppe Mastrangelo; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, chiarito congruamente, nella pienezza della giurisdizione di merito, da un lato, l'efficacia ostativa all'applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. del valore della somma rapinata e soprattutto del patimento della vittima per l'aggressione nella propria dimora (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095-02) e, dall'altro, l'insufficienza della proposta risarcitoria, restando irrilevante che l'importo sia pari a quello della provvisionale, che non ha natura di integrale risarcimento (p. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marz