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Ordinanza — n. 13903/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and generic regarding criminal liability and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13903/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Belardini inadmissible due to its repetitive nature and failure to address specific sentencing issues. The appellant sought a re-evaluation of criminal liability and the legal qualification of conduct under Article 474 of the Penal Code, while also requesting alternative readings of evidence. The court rejected these claims because the lower court's decision was sufficiently motivated and the arguments merely reiterated points already decided without new legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must not be repetitive or generic; the Court of Cassazione cannot re-evaluate the merits or substitute its own assessment for the appellate court's reasoned decision.

Parole chiave

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repetitive appeal generic arguments Criminal Procedure Code Article 474 Penal Code Cassazione inadmissibility motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDINI PIETRO nato a NAPOLI il 25/05/1974 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato vviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pietro Belardini, considerato che i primi due motivi, attinenti $1 'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 3 e 4 della sentenza in ordine alla conferma della decisione di autorizzareea consultazione degli atti da lei redatti alla ausiliare di polizia Sgroi nonché sulla corretta qualificazione giuridica della condotta ex art. 474 cod. pen.; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che vi è ampia motivazione in sentenza (pg.

5) sul punto, di tal che il ricorso, anche sotto questo profilo, è ripetitivo e, quindi, generico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigli e Estensore La President