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Ordinanza — n. 13902/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13902/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Carrozza inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a retrial based on alleged errors in territorial jurisdiction and the application of criminal law regarding fraud, but the court found these points merely reproduced previously rejected arguments without new analysis. Furthermore, the court determined that complaints regarding non-acquittal and excessive sentencing were generic headings lacking substantive argumentation, thus failing to meet admissibility requirements.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specific criticism reproduction of arguments costs of proceedings protezione dei segni pubblici bandiera reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Carrozza; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla competenza per territorio del Tribunale Di Lamezia Terme ed al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ex art. 640 cod.
art. 131 bis cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata sul rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato al ricorrente); quanto alle lamentate mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Carrozza; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in relazione alla competenza per territorio del Tribunale Di Lamezia Terme ed al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ex art. 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sul rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale e sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa contestato al ricorrente); quanto alle lamentate mancata assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. ed eccessività del trattamento sanzionatorio, esse sono mere indicazioni della rubrica del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo: si tratta pertanto di motivo generico, per tale aspetto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C onsiglí re