Italian court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Michele Gaetano Colucci inadmissible due to its generic nature. The appellant contested the qualification of the crime under Article 648 bis of the Penal Code and the excessive sentence, but offered only abstract deductions without supporting legal or factual reasons. The court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and had properly examined the defense arguments, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, cod. proc. pen.: An appeal must be specific and grounded in concrete legal or factual arguments; generic or abstract complaints lacking reasoned support are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI MICHELE GAETANO nato a CERIGNOLA il 01/09/1992 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Gaetano Colucci; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica del reato ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. ed all'eccessiva quantificazione della pena inflitta, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il onsiglier