Ordinanza — n. 13900/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA THOMA nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Thoma Kica; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13900/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA THOMA nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Thoma Kica; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Con ig