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Ordinanza — n. 13900/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13900/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13900/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA THOMA nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Thoma Kica; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13900/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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licenziamento per motivi economici licenziamento del pubblico dipendente disdetta licenziamento in tronco licenziamento collettivo revoca disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KICA THOMA nato il 20/09/1980 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Thoma Kica; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 bis, 69 e 62 n. 4 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, in ragione dei precedenti penali e della personalità del reo, nonché sul diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., stante la non irrilevanza del danno patrimoniale cagionato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Con ig