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Ordinanza — n. 13899/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as claims were previously waived and constitute useless procedural burden.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciubotaru Adrian inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued against an aggravating circumstance and requested renewed investigative procedures, but the court found both grounds were previously waived during the appellate phase. Consequently, the court ruled that these arguments constituted a useless procedural burden, as they had already been abandoned.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Waiver of a ground in the appellate phase renders a subsequent claim inadmissible, and arguments previously abandoned cannot be revived to constitute a useful procedural burden.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds useless procedural burden aggravating circumstance investigative renewal inadmissible appeal motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
Letto il ricorso di CiuCotaru Adrian, considerato che dei due motivi addotti, il primo (con cui si contesta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.) corrisponde ad un motivo già rinunciato in fase d'appello (cfr.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIUBOTARU ADRIAN nato il 16/04/1988 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di CiuCotaru Adrian, considerato che dei due motivi addotti, il primo (con cui si contesta la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.) corrisponde ad un motivo già rinunciato in fase d'appello (cfr. sent. appello, pg. 5, in mezzo, in grassetto) e quindi ora non consentito, mentre l'altro riguarda la negata rinnovazione istruttoria delle circostanze dirette a provare la conoscenza da parte dell'imputato della medesima circostanza, già rinunciata, risolvendosi pertanto, come evidenziato in sentenza (pg. 4 e 5) in un 'inutile appesantimento istruttorio' (frustra probatur quod probatum non relevat); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Consigliere Estensore La Presidente