Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal and factual arguments supporting the claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed entirely generic and abstract. The appellant failed to provide specific legal reasons or factual data to support the alleged violation of law regarding Article 133 of the Penal Code or the motivational defect concerning Article 311. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic and abstract grounds lacking specific legal or factual arguments to support the request, as the lower court's reasoning was sufficient and logical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTARELLA MARIO nato a CERIGNOLA il 14/10/1979 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mario Santarella; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 311 cod. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata); che, peraltro, la richiesta relativa all'attenuante di lieve entità risulta essere riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandita da specifica critica ap1Ti delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il consigliere