Ordinanza — n. 13897/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA ANTONIO nato a ANDRIA il 16/10/1985 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Antonio Matera; considerato che i primi due motivi, attinenti alla affermazione di responsabilità dell'imputato, sono, nel loro complesso, meramente riproduttivi (come risulta anche dalla trasposizione con il copia incolla, di intere parti delle sentenze di entrambi i gradi e dell'atto di appello) delle doglianze già formulate in precedenza e riproposte in questa sede senza nemmeno confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, e senza giungere ad enucleare critiche di legittimità; osservato, quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, ed in particolare agli aspetti circostanziali, che la Corte ha espressamente escluso (rispettivamente a pg. 5, in fondo, ed a pg.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 c.p; Ordinanza — n. 13897/2025 — snpen · Corte di Cassazione: l inquadrabilità della ricettazione CALCO& o e‹. nell'ambito del quarto comma dell'art. 648 c.p. eyielle attenuanti generiche; gli) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATERA ANTONIO nato a ANDRIA il 16/10/1985 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udi a la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Matera; considerato che i primi due motivi, attinenti alla affermazione di responsabilità dell'imputato, sono, nel loro complesso, meramente riproduttivi (come risulta anche dalla trasposizione con il copia incolla, di intere parti delle sentenze di entrambi i gradi e dell'atto di appello) delle doglianze già formulate in precedenza e riproposte in questa sede senza nemmeno confrontarsi compiutamente con la sentenza impugnata, e senza giungere ad enucleare critiche di legittimità; osservato, quanto al terzo motivo, attinente al trattamento sanzionatorio, ed in particolare agli aspetti circostanziali, che la Corte ha espressamente escluso (rispettivamente a pg. 5, in fondo, ed a pg.
7) l inquadrabilità della ricettazione CALCO& o e‹. nell'ambito del quarto comma dell'art. 648 c.p. eyielle attenuanti generiche; gli) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigl