Ordinanza — n. 13896/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGALLO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/02/1987 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Antonio Gargallo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto (assertivamente fondato su un impianto probatorio carente), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla valutata attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sugli ulteriori riscontri estrinseci comprovanti la consapevolezza del ricorrente della provenienza furtiva delle reti da pesca rinvenute in suo possesso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 13896/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata sulla valutata attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sugli ulteriori riscontri estrinseci comprovanti la consapevolezza del ricorrente della provenienza furtiva delle reti da pesca rinvenute in suo possesso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARGALLO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/02/1987 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Gargallo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto (assertivamente fondato su un impianto probatorio carente), è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla valutata attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sugli ulteriori riscontri estrinseci comprovanti la consapevolezza del ricorrente della provenienza furtiva delle reti da pesca rinvenute in suo possesso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il