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Ordinanza — n. 13895/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13895/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Wu Rongli and Wu Dongdi inadmissible, ordering them to pay court costs. Both appellants argued for a violation of law regarding sentencing and motivation under Articles 81, 133 of the Penal Code and Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the arguments were deemed too generic, abstract, and lacking the necessary factual and legal reasoning to support the requests.

Regesto Legislator

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Art. 81 comma 2 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and grounded in concrete legal and factual reasons; generic or abstract deductions without supporting data render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning sentencing violation court costs revoca della sospensione condizionale pena con condizionale parziale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 81 comma 2 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: WU RONGLI nato il 02/10/1984 WU DONGDI nato il 17/10/1980 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato vviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rongli Wu; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, a fronte di una motivazione sufficiente e non illogica e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata). D oNGD i Letto il ricorso di Doni Wu; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 81 comma secondo, 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 7 - 9 della sentenza impugnata sulle motivate ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto possibile l'applicazione dell'istituto della continuazione per il solo Donghi Wu ai soli fatti giudicati con sentenza del tribunale di Bari del 18.07.2017); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C n