Ordinanza — n. 13894/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASA ERVIN nato il 12/06/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso e la memoria di Ervin Hasa, considerato che i primi due motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5 della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all'atteggiamento del testimone Kasa e l'analisi del traffico telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13894/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASA ERVIN nato il 12/06/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso e la memoria di Ervin Hasa, considerato che i primi due motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5 della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all'atteggiamento del testimone Kasa e l'analisi del traffico telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASA ERVIN nato il 12/06/1987 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Ervin Hasa, considerato che i primi due motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5 della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all'atteggiamento del testimone Kasa e l'analisi del traffico telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così' deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co sigli re Estensore La Preside