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Ordinanza — n. 13892/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13892/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE SAVINO nato a ANDRIA il 23/04/1959 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Savino Leone; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato contestato ex art. 648 cpv cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del reato come ricettazione e non già come incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 13892/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del reato come ricettazione e non già come incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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espressioni sconvenienti presentazione di un prodotto segno che può indurre in errore contraffazione di merci pratiche commerciali sleali pratiche vietate

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE SAVINO nato a ANDRIA il 23/04/1959 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Savino Leone; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato contestato ex art. 648 cpv cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione del reato come ricettazione e non già come incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il C nsigliere